Assolto nonostante l'impronta papillare era la sua

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Una recente decisione giudiziaria ha portato all’assoluzione con formula piena di un imputato, nonostante una corrispondenza del 100% tra le sue impronte papillari e quelle rinvenute sulla scena di un grave delitto avvenuto a Palermo nel 2014. Il caso, complesso e dagli importanti risvolti tecnico-scientifici, si è sviluppato a partire dall’identificazione operata dal sistema AIFIS, la banca dati informatizzata delle forze dell’ordine, che aveva associato cinque impronte della mano destra dell’uomo a quelle rilevate su una bomboletta di alluminio Baygon rinvenuta nell’appartamento dato alle fiamme dopo l’omicidio.

La perfetta corrispondenza e i precedenti penali del sospettato avevano determinato l’immediata applicazione di una misura cautelare. L’avvocato Carmelo Ferrara, difensore dell’uomo, ha tuttavia richiesto una consulenza tecnica al criminologo forense dott. Umberto Mendola, con l’obiettivo di verificare la reale attendibilità del dato indiziario.

La perizia presentata in giudizio ha rappresentato un punto di svolta. Il criminologo ha infatti illustrato studi forensi accreditati secondo i quali le impronte digitali depositate su superfici in alluminio possono permanere per un intervallo variabile: da un tempo prossimo allo zero fino a un massimo di 15 anni, se conservate in un ambiente chiuso. Un elemento ritenuto decisivo è stata inoltre l’assenza, da parte della polizia scientifica, di qualsiasi tecnica o procedura di datazione del momento in cui le impronte erano state lasciate sull’oggetto ritrovato.

Alla luce di tali considerazioni, il tribunale ha stabilito che non vi fosse alcuna certezza sul collegamento temporale tra le impronte e il delitto oggetto del processo. Le tracce, di fatto, avrebbero potuto essere state depositate in qualsiasi momento nell’arco dei quindici anni precedenti.

Con la sentenza del 22 maggio, il giudice ha assolto l’imputato con formula piena, disponendone l’immediata scarcerazione.

La decisione introduce un principio di rilievo per la valutazione della prova scientifica: qualora le impronte digitali o le tracce biologiche non siano databili con certezza, esse non possono costituire elemento sufficiente per una condanna. Un orientamento che riapre il dibattito sulla necessità di procedure più avanzate nella datazione delle tracce forensi e sulla responsabilità dell’accusa nel dimostrare non solo la corrispondenza, ma anche la contestualità della prova rispetto al reato.

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